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SCARDACI IMMOBILIARE agenzia immobiliare di Roma, Località Ostia Lido nasce dalla voglia di prestare un servizio dinamico ed efficiente ad un utente che si rivolge al mercato immobiliare. La nostra politica è di dare maggiore visibilità possibile ai prodotti in vendita o affitto, sfruttando tutti i canali mediatici a nostra disposizione.
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Con l'obiettivo di creare una struttura in grado di rispondere alle domande di un mercato in continua evoluzione abbiamo costituito negli anni un team di lavoro fatto di collaboratori altamente qualificati e dotati di competenze specifiche nei vari settori (compravendita immobiliare, locazione sia residenziale che commerciale).
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Per migliorare ulteriormente l'efficacia dell'azione di intermediazione sono state inoltre create diverse sezioni operative che consentono di dare risposte il quanto più possibile rapide ed efficaci e di far si che un professionista si concentri e si specializzi maggiormente su un settore che gli è più consono (gestione immobiliare).
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Obbiettivo principale del lavoro della Scardaci immobiliare è realizzare (far realizzare) la miglior vendita (o locazione) che il mercato permetta, nel minor tempo possibile. Per raggiungere ciò, è necessario pubblicizzare in maniera incisiva e totalitaria ogni prodotto, per questo abbiamo sviluppato dei piani pubblicitari impareggiabili, che ci portano ad essere unici su tutto il territorio nazionale.Il nostro pacchetto clienti, sia in campo compravendite che affittanze, è sempre più ampio. Numerose sono le richieste che giungono giornalmente nei nostri uffici, vista la nostra assillante presenza sul mercato, chiunque voglia commercializzare un immobile trova il nostro marchio sui canali mediatici.
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Proprio grazie alla nostra continuità possiamo vantare un pacchetto clienti più che ampio e referenziato, con banche, multinazionali, professionisti e società d'investimento che ricercano appartamenti in vendita ed affitto sul litorale Romano e non solo.
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Perchè affidarsi alla Scardaci immobiliare
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| Assistenza completa durante la procedura di vendita per una serena conclusione della vendita. |
| Gestione di banca dati telematica con oltre 5.000 richieste sempre aggiornate e continuamente monitorate. |
| Corretta valutazione del bene. Effettuiamo ogni anno centinaia di accurate valutazioni e stime, siamo costantemente aggiornati sui criteri ed i valori da applicare. |
| Indicazioni di dati comparabili sui prezzi ai quali altri immobili sono stati venduti e analisi dei dati per giungere ad un confronto reale e verificabile. |
| Pubblicità e promozione per la vostra casa su vari giornali. |
| Marketing on line con la promozione della vostra casa sui migliori portali immobiliari, oltre al nostro sito www.scardaci.com al quale accedono ogni mese migliaia di visitatori. |
| Ricerca di potenziali acquirenti ''qualificati'' per garantirvi che siano finanziariamente in grado di acquistare la vostra casa. |
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| La cedolare secca sugli affitti |
1. Che cos’è la cedolare secca: a decorrere dal 2011, in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per l’assoggettamento del canone di locazione ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca che prevede un prelievo fisso del 21%, per i contratti a canone libero (durata di anni 4 rinnovabile per uguale periodo) o del 19% se trattasi di contratti stipulati secondo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, ossia di contratti agevolati a canone concordato (durata di anni 3 prorogabile di anni 2) e all’art. 8, che dispone circa le agevolazioni fiscali, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica).La base imponibile è il 100% dell’intero canone (e non l’85% come avviene ai fini Irpef), e si applica con effetto retroattivo per l’intero anno 2011 sull’intero reddito percepito.Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’art. 12, del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 (la cessione di fabbricato).La cedolare secca, in pratica, sostituisce le imposte ordinariamente afferenti la locazione, e quindi:
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l’Irpef e le relative addizionali (poste a carico del locatore);
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l’imposta di registro (del 2% da corrispondersi a metà tra le parti) ;
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l’imposta di bollo (posta a carico del conduttore);
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l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione (a metà tra le parti);
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l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto (a carico del conduttore).
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E’ fatto salvo, in ogni caso, l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.Il reddito assoggettato alla cedolare secca:
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è escluso dal reddito complessivamente prodotto dal locatore;
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sul reddito assoggettato alla cedolare secca e sulla stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni;
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il reddito assoggettato alla cedolare secca deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni, o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
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| 2. Per quali immobili è possibile esercitare l’opzione; L’opzione per l’applicazione della cedolare secca può essere per l’applicazione della cedolare secca può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo, ossia accatastate nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la categoria A10 (uffici o studi privati) e alle relative pertinenze (C2, C6 e C7), se locate congiuntamente all’abitazione e l’immobile deve essere adibito ad abitazione.La nuova tassazione sostitutiva non si applica:a) agli immobili strumentali;b) agli immobili locati per l’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. |
| 3 . I soggetti che possono applicare la cedolare secca Possono;optare per il regime della cedolare secca solo le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (come l’usufruttuario) su unità immobiliari abitative esclusivamente locate ad uso abitazione.Non possono, pertanto, esercitare l’opzione le società e gli enti non commerciali (come le fondazioni e le associazioni).Nell’ipotesi di contitolarità del diritto sull’immobile locato, l’opzione può essere esercitata distintamente da ciascun locatore. |
| 4. Le sanzioni; Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’ art. 19 è punito con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute.Se la dichiarazione dei redditi è infedele, ossia se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggior imposta o della differenza del credito.Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, periodici, di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. |
| 5. Vantaggi anche per il conduttore; Oltre a non dover corrispondere le imposte di registro e di bollo, nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone (cui il locatore deve formalmente rinunciare), anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. |
| 6. La comunicazione al conduttore; L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. |
| 7. Le modalità per l’esercizio dell’opzione; Chi intende avvalersi dell’opzione per la cedolare secca può esercitare tale regime in sede di registrazione del contratto di locazione compilando il modello semplificato Siria (in formato pdf) oppure il modello 69 (sempre in formato pdf). A tale riguardo, dall’8 aprile è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) un software semplificato che consente l’esercizio dell’opzione per la nuova modalità di tassazione sostitutiva.Con un comunicato stampa del 6 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate informa che c’è tempo fino al 6 giugno per registrare i contratti di locazione i cui termini di registrazione scadono dal 7 aprile e fino a quella data (6 giugno) e scegliere se avvalersi della cedolare secca.Detto termine del 6 giugno, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, vale anche per i locatori che nei precedenti anni non hanno registrato il contratto di locazione o non hanno fedelmente dichiarato l’ammontare del canone effettivamente percepito.Per i contratti registrati a decorrere dal 7 aprile 2011 la scelta può essere fatta online utilizzando Siria, il Servizio Internet per la registrazione dei contratti relativi a immobili adibiti ad abitazione. Il relativo modello, composto da due pagine, deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.Il modello deve essere presentato entro i termini previsti per la registrazione del contratto di locazione, cioè entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.Negli altri casi, occorre presentare agli uffici dell’Agenzia due copie cartacee del modello 69 per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi, che può sostituire la Comunicazione dati catastali (Cdc) ed è anch’esso reperibile, in formato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.Il modello 69 va compilato, altresì, per le proroghe, le risoluzioni anticipate e per le altre disposizioni previste in materia di locazione.Per i contratti scaduti alla data del 7 aprile 2011, anche a seguito di risoluzione volontaria, nonché per i contratti ancora in corso al 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione, e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il pagamento dell’imposta di registro, il locatore può applicare la cedolare secca direttamente in sede di dichiarazione relativa ai redditi del 2011, da presentare nel prossimo anno (Unico o 730/2012). |
| 8. Quanto dura l’opzione; L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o del suo rinnovo o proroga (4 anni o 2 anni) o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione sia esercitata per le annualità successive e non sin dall0inizio del contratto.E’ consentita al locatore la facoltà di revoca dell’opzione durante ciascuna annualità del contratto successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione.La revoca deve essere manifestata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento ed obbliga al versamento della stessa imposta.Resta salva la facoltà per il locatore di esercitare l’opzione nelle annualità successive. |
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